Ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36 del 2023, il soccorso istruttorio sana ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Questo implica che l’istituto de quo non opera quando riguardi integrazioni documentali e valutazioni della commissione di gara, che siano suscettibili di comportare l’assegnazione di un punteggio all’offerta tecnica.
Si applica, per contro, in caso di previsioni della lex specialis che incidano soltanto sulla partecipazione alla procedura di gara. (1)
L’obbligo di acquisizione documentale officiosa, legalmente scandito nell’art.18, comma 2, della legge 241 del 1990, impone alle amministrazioni, che bandiscono una gara pubblica, di acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento. (2)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870; Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1320.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6947; Cons. Stato, sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011; Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3698.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it