La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11445/2018 dell’undici maggio 2018, ha ritenuto che il giudice di merito possa utilizzare per la determinazione della base imponibile ICI di un’area fabbricabile la stima dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare del MEF, purchè venga fornita una adeguata motivazione del percorso logico seguito per tale valutazione.
La controversia è scaturita dalla notifica da parte del Comune di Castelnuovo Rangone di alcuni AVVISI IN RETTIFICA ICI 2001-2004 riguardanti un’area fabbricabile, impugnati con esito favorevole dinanzi alla CTP di Modena e parzialmente confermati dalla CTR Emilia Romagna, con successivo ricorso per Cassazione da parte del Comune
La censura della sentenza CTR è basata essenzialmente sulla pretesa violazione dell’art. 5, comma 5, del decr. legisl. n. 504/1992, per non avere il giudice di merito precisato quale tra i valori massimi indicati nell’Osservatorio dovrebbe essere preso in considerazione, atteso che il documento del MEF prevede diverse fasce, suddivise in zone, ognuna delle quali esprime un valore minimo ed un valore massimo.
La Suprema Corte ha osservato che l’art. 5, c.5 in questione detta criteri per la determinazione della base imponibile ici con riferimento alle aree fabbricabili ed attribuisce la facoltà ai Comuni, ex art- 59 del decr. legisl. n. 446/1997, di procedere periodicamente e per zone omogenee alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgere di contenzioso. Ciò vuol dire che i criteri suddetti sono tassativi, pur tuttavia, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ed i parametri indicati non sono da ritenere esclusivi ed esaustivi, poiché altri possono in via alternativa essere applicati, purchè adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale.
Ne consegue che il giudice di merito, ai fini della valutazione della congruità della stima, può tenere conto di altri elementi, come anche la stima dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari, essendo però obbligato ad illustrare adeguatamente il criterio logico seguito per giungere al proprio convincimento, e la CTR Emilia Romagna, con la sentenza impugnata, ha fatto buon governo dei principi espressi , utilizzando le tabelle visibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate solo al fine di rilevare la sproporzione tra i predetti “valori massimi” e quelli utilizzati negli avvisi di accertamento.
Il ricorso del Comune è stato, quindi, respinto.
LINK . CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11445/2018 DELL’UNDICI MAGGIO 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it