La corte Costituzionale è stata chiamata a decidere la legittimità dell’art. 7, comma 15, del Nuovo Codice della Strada (decr. legisl. n. 285/1992) con riferimento alla opposizione ad un verbale con cui era stata contestata la protrazione della sosta, oltre l’orario consentito, per tre periodi ed era stata applicata la sanzione di euro 75,00, corrispondente ad euro 25,00 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta.
Il Giudice di Pace di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale poiché l’applicazione del citato articolo comporterebbe una eccessiva gravosità della sanzione prevista per ogni ora, rispetto a quella irrogabile per la protrazione della sosta vietata, nella misura tra euro 41 ed euro 169 comminabile per ogni periodo di ventiquattro ore.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111/2018, ha dichiarato non fondata la questione. Ciò in quanto il comma 15 dell’art. 7, oggetto della censura, prevede che “nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione”. La durata del periodo della sosta limitata o regolamentata è stabilita dai regolamenti comunali: per sosta limitata si intende quella entro un limite massimo di durata, normalmente un’ora o tre ore, misurata tramite disco orario; per sosta regolamentata si intende la sosta soggetta a regime tariffario, la cui durata è predeterminata dall’utente con il pagamento della tariffa o con l’esposizione del disco orario.
I regolamenti comunali disciplinano la sosta autorizzandola in determinate fasce orarie della giornata, nelle quali sono vigenti i limiti imposti per la sosta regolamentata o limitata. Pertanto, ad avviso della Corte, è ragionevole riferire il “periodo” di cui al comma 15 del citato articolo 7 del decr. legisl. n 285/1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera della sosta, come determinata dai regolamenti comunali. Non è, quindi, la concreta specifica limitazione del disco orario o della tariffa selezionata dall’utente a determinare il periodo oltre il quale deve essere irrogata la sanzione, bensì la protrazione oltre la fascia oraria della sosta, cioè oltre il complessivo periodo fissato dai regolamenti comunali per la operatività di tali limitazioni. Di conseguenza, le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate. In definitiva, tale interpretazione porta a ritenere che mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce orarie di regolamentazione giornaliere.
Non sussistendo, nella situazione prospettata, l’eccessiva gravosità e sproporzione della sanzione denunciata dal rimettente, la questione di costituzionalità è stata dichiarata non fondata.
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 111/2018.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it