Con la sentenza 7352/2020 la terza sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla legittimità dell’esclusione dalla gara telematica di un concorrente che abbia inviato la domanda 25 secondi dopo lo scadere del termine fissato dall’amministrazione.
Su questo tema i giudici di Palazzo Spada hanno spiegato che l’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l’ora di inizio delle stesse, prescelto dall’utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificamente indicate.
Pertanto, nella vicenda in sentenza, è legittima, secondo gli stessi giudici, l’esclusione dalla gara telematica del concorrente per aver inviato la domanda oltre il limite orario fissato dal bando, in quanto risulta dall’esame dei “file log” che la piattaforma telematica prescelta dall’amministrazione per la gestione telematica della procedura non ha generato anomalie o malfunzionamenti e che l’operatore ha caricato la domanda ha mal gestito i tempi e le variabili sopra indicate, terminando le operazioni 25 secondi dopo lo scadere del termine fissato dall’amministrazione.
Rebus sic stantibus, a nulla vale obiettare che si tratta di uno sforamento irrisorio, poiché proprio l’esiguità del ritardo dimostra ex post, ove ve ne fosse bisogno, che se l’operatore avesse avuto l’accortezza di iniziare con congruo anticipo le operazioni di partecipazione – secondo un criterio che può definirsi di ordinaria diligenza nella partecipazione a gare telematiche – senz’altro sarebbe riuscito nel suo intento. Del resto, nelle gare telematiche non può certo operarsi un soccorso istruttorio in ragione dell’esiguità o meno del ritardo, necessitando le stesse, per converso, di regole certe e inderogabili a presidio della par condicio e della trasparenza, com’è pacificamente per le gare tradizionali.