La questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia- Romagna attiene al profilo dell’ammissibilità soggettiva della richiesta di parere presentata dal Presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Unione di comuni.
La Sezione remittente, dopo aver evidenziato che rimane demandato alla stessa il giudizio circa l’ammissibilità oggettiva del quesito ha chiesto l’ausilio ermeneutico alla Sezione delle Autonomie in ordine all’interpretazione dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, posto che l’Unione di comuni non è espressamente inclusa nell’elencazione normativamente prevista.
Evidenziato che i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei Conti attengono, quanto al profilo soggettivo sia all’ente che alla capacità di proporre l’istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 1/SEZAUT/2021/QMIG ha statuito quanto segue: ” l’Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all’attività consultiva della Corte, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’Unione stessa”.