Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 7704 del 20 settembre 2024 si è pronunciato in materia affermando, così come rappresentato dagli organi di giustizia amministrativa, in tal senso:
La legittimazione a proporre l’azione giurisdizionale collettiva di cui all’art. 1 e ss. del d.lgs. n. 198 del 20 dicembre 2009, finalizzata a “ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio” nell’ipotesi in cui ai suoi promotori “derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini…”, non va commisurata, al fine di valutarne il grado di “estensione” o diffusione, al numero dei ricorrenti (persone fisiche), ma all’oggettiva entità della situazione di inefficienza che la suddetta azione è destinata a correggere, tale da incidere sugli “interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei” afferenti ad una “pluralità di utenti e consumatori”; proprio perché l’interesse assume carattere omogeneo, indipendentemente dal numero e dalla specifica posizione procedimentale dei soggetti che ne sono portatori, è legittimamente azionato anche dalle relative associazioni rappresentative, ai sensi dell’art. 1, comma 4 deld.lgs. n. 198 del 2009. (1).
L’azione giurisdizionale collettiva di cui all’art. 1 e ss. del d.lgs. n. 198 del 20 dicembre 2009, finalizzata a “ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio” nell’ipotesi in cui ai suoi promotori “derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini…”, è rimedio esperibile anche allorquando il termine di conclusione del procedimento abbia carattere ordinatorio e non perentorio, che è condizione legittimante tanto la proposizione di un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., quanto il diverso – ma non incompatibile – rimedio ex art. 1 d.lgs. n. 198 del 2009 sub specie di “violazione di termini”, differenziandosi le situazioni di inefficienza che sono all’origine dei due rimedi processuali esclusivamente per le implicazioni pregiudizievoli della situazione di inerzia, nell’un caso circoscritta al singolo procedimento e quindi all’interesse individuale in esso coinvolto, nell’altro compromettente la complessiva funzione amministrativa (2).
L’azione giurisdizionale collettiva di cui all’art. 1 e ss. del d.lgs. n. 198 del 20 dicembre 2009, finalizzata a “ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio” nell’ipotesi in cui ai suoi promotori “derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini…”, è applicabile per porre rimedio a tutti quei profili di inefficienza amministrativa che assumono carattere reiterato e generalizzato, tali cioè da inficiare la funzione o il servizio complessivamente considerati (e non le singole espressioni procedimentali o prestazionali degli stessi) ed ha funzione lato sensu sanzionatoria (di condotte violative di obblighi di azione derivanti dalla legge o stabiliti in applicazione della stessa) e correttiva (delle modalità di regolare svolgimento della funzione o del servizio pubblico), per cui l’accertamento giudiziale della stessa deve essere condotto entro una dimensione di carattere esclusivamente amministrativo, ovvero verificando che essa sia imputabile esclusivamente all’Amministrazione interessata (nel complesso della sua eventuale articolazione organizzativa) e non, invece, a fattori esterni, di carattere oggettivo (come quelli riconducibili a casi di forza maggiore) o lato sensu istituzionale (relativi, ad esempio, all’insufficiente dotazione di risorse da parte del legislatore o a carenze/farraginosità della normativa primaria). (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
La previsione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento ex art. 103 d.l. n. 34 del 2020 è stata elaborata sul piano interpretativo da Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 e Id., 10 maggio 2022, n. 3645.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it