I giudici del Tribunale amministrativo di Catanzaro hanno stabilito, con il decreto n. 219/2020 che non deve essere sospesa l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 nella parte in cui ha imposto – nell’ipotesi di trasgressione dell’obbligo di circolare senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale esposizione al contagio – la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14, mancando l’atto applicativo delle disposizioni emanate con portata generale dal Presidente della Giunta.
Nel decreto dei giudici calabresi si legge che il procedimento impositivo, a carico del ricorrente, della misura “immediata” della quarantena obbligatoria non sembra essersi concluso atteso che lo stesso, secondo quanto previsto al punto 10 della ordinanza n.12 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, presuppone che l’applicazione della misura al trasgressore degli obblighi elencati nell’ordinanza medesima avvenga <<attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente ordinanza>>.
Infatti dette modalità sono quelle indicate al punto 4 di cui all’ordinanza del Presidente della G.R. della Calabria n.3 dell’8 marzo 2020 (inizialmente previste solo per l’applicazione delle misure di prevenzione indicate in quest’ultima ordinanza) e cioè la comunicazione da parte dei dipartimenti di prevenzione delle ASP <<al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale>> della <<prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza>> (punto n. 3) che trova conferma nell’allegato 1 all’ordinanza del Presidente della G.R. n. 4 del 10 marzo 2020 che illustra il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione, chiamati a svolgere compiti di sorveglianza attiva nel corso della quarantena/isolamento domiciliare.