La CTR Sicilia aveva rigettato l’appello del Comune di Palermo di conferma della CTP, relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU che aveva dichiarato illegittima la delibera comunale che aveva inserito, senza specifica motivazione, gli alberghi in una categoria tariffaria diversa da quella delle abitazioni ed in misura notevolmente superiore.
Il Comune ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che le tariffe adottate per gli alberghi e per le società sono state determinate tenendo conto della non omogeneità dei rifiuti e dei costi del servizio.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 1978/2018, pubblicata il 26 gennaio 2018, ha accolto il ricorso, ritenendo di uniformarsi al principio affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di tarsu è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, in quanto la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza , emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativo della tariffa anche dal decr. legisl. n. 22/19887, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; d’altra parte, i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del decr. legisl. n.507/1993 non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate per ciascuna categoria, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – ORDINANZA N. 1978/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it