Con la sentenza 1564/2020 i giudici della terza sezione del Consiglio di Stato forniscono gli ultimi aggiornamenti sulla legittimità dell’affidamento in house providing della gestione della farmacia comunale.
Recentemente la V Sez. del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia il quesito “se il diritto dell’Ue (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’art. 192, c. 2, del Codice dei contratti pubblici, dlgs n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto…..”, non mancando di spendere argomentazioni circa il basilare assunto logico secondo il quale “nessuno, ragionevolmente, si rivolge ad altri quando è in grado di provvedere, e meglio, da solo” (Cons. Stato, ord. 7 gennaio 2019, n. 138). Tuttavia la norma è ad oggi in vigore e non vi è un contrasto così lampante e netto con norme vincolanti dell’ordinamento UE da imporne la immediata disapplicazione giudiziale.
Pertanto, secondo i giudici di Palazzo Spada, nel caso in sentenza, è legittima la scelta dell’amministrazione di affidare in house providing la gestione della farmacia comunale in quanto, oltre ad aver ha effettuato un’istruttoria, compiendo un’indagine di mercato al fine di verificare quali soluzioni gestionali sarebbero state in concreto possibili, ha anche valutato la proposta della società in house, comparandola con un benchmark di riferimento, risultante dalle condizioni praticate da altre società in house operanti nel territorio limitrofo. Soprattutto, in ragione dell’urgenza di provvedere e del carattere temporaneo ed emergenziale della gestione, ha deliberato di affidare il servizio in house providing solo per tre anni, ossia un periodo estremamente ridotto rispetto a quello che avrebbe potuto mettere a gara in caso di ricorso al mercato. Siffatto livello istruttorio e motivazionale, è sufficiente, anche in considerazione del fatto che la pretesa di un maggior rigore istruttorio e motivazionale, persino in ipotesi di brevi affidamenti, esacerberebbe i dubbi circa l’applicabilità della norma citata, già tramutatisi nella rimessione alla Corte di Giustizia.