La Corte di Cassazione, SEZIONE II CIVILE, con l’Ordinanza n. 20222 del 2018, ha dichiarato la legittimità della rilevazione del transito in divieto di un’autovettura nella corsia riservata ai mezzi pubblici al di fuori del centro storico, effettuata con apparecchio di video sorveglianza.
La causa è stata introdotta da un automobilista in opposizione all’ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada, rigettata dal Giudice di Pace e confermata dal Tribunale di Roma, nella considerazione che l’ipotesi del divieto di transito su corsia riservata ai mezzi pubblici, ubicata al di fuori del centro storico rientrasse tra quelle per le quali è consentita la rilevazione dell’infrazione mediante apparecchiature automatizzate.
Nel ricorso per Cassazione l’automobilista ha denunciato diverse violazioni della sentenza del Tribunale, tra le quali: la mancata produzione da parte della Prefettura e del Comune della documentazione fotografica attestante la presenza della corsia preferenziale e la circolazione in essa dell’autovettura sanzionata; l’utilizzo di una apparecchiatura omologata per le zone a traffico limitato; violazione e falsa applicazione degli articoli 421 e 437 del c.p.c.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non censura la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, bensì il fatto che i giudici abbiano ritenuto raggiunta la prova della violazione sulla base del solo verbale di accertamento; la Corte ha ritenuto, infatti, che il verbale è assistito da fede privilegiata su tutte le circostanze inerenti alla violazione.
Riguardo alla pretesa illegittimità dell’uso degli strumenti automatizzati nelle corsie preferenziali poste in zone diverse da quelle in corrispondenza dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato, la Suprema Corte ha ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in periodo successivo a quello richiamato dal ricorrente, che superando l’orientamento precedente ha ritenuto che la previsione contenuta nell’art. 201 , comma 1 bis, del Codice della Strada, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata sia l’accesso alle zone a traffico limitato, sia la circolazione nelle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norme è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla Legge n. 127/1997, dispositivi i quali anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore del citato art. n. 201, consentono la rilevazione di illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate. Ciò vuol dire che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessi apparecchi autorizzati a presiedere le zone a traffico limitato ed il centro storico senza altra autorizzazione.
Per i motivi suddetti, il ricorso dell’automobilistica è stato rigettato .
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. II CIVILE – ORDINANZA N. 20222 DEL 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it