Sul ricorso proposto da Equitalia Sud avverso la sentenza della CTR Lazio relativa ad un AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DI IMMOBILI emesso a garanzia di importi dovuti per cartelle di pagamento non soddisfatte, la Corte di Cassazione è intervenuta con l’Ordinanza n. 31443/2018, che ha parzialmente accolto le ragioni addotte dal ricorrente.
Il contribuente aveva sostenuto la irregolarità dell’iscrizione per non essere stata preceduta dalla notifica di una intimazione ad adempiere nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle cui si riferiva la garanzia, ma la CTP rigettava l’impugnativa e la CTR accoglieva l’appello cui Equitalia ha prodotto ricorso per Cassazione.
La Corte ha giudicato infondato il motivo co cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.e dell’art. 56 del decr. legisl. n. 546/1992 per avere la CTR ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nonostante il contribuente non avesse reiterato in appello la relativa domanda; la infondatezza si basa sul fatto che, ad avviso della >Corte, sia da escludere la novità della domanda in appello qualora la diversa pretesa sia già virtualmente compresa in quella formulata con l’atto introduttivo del giudizio.
Per quanto riguarda la censura della sentenza CTR per non avere considerato che in una delle cartelle si era formato un giudicato favorevole all’Ufficio e che la sentenza favorevole al contribuente relativa ad altra cartella era stata impugnata per cassazione, sicchè non si era realizzato il presupposto del passaggio in giudicato per disporre la cancellazione ed inoltre la censura per non avere la CTR considerato che l’iscrizione poteva essere basata anche sulle altre cartelle, la Corte ha ritenuto che i due motivi vadano accolti in quanto il contribuente ha invocato la cancellazione ai sensi dell’art. 2884 c.c. passata in giudicato, laddove, nel caso di specie, l’impugnativa di solo una delle quattro cartelle si sarebbe risolta in senso favorevole al contribuente: di conseguenza solo per una si è formato il giudicato a lui favorevole, e non per le altre tre cartelle, per le quali la cancellazione non può avere luogo.
In esito ai suddetti due motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo parzialmente il ricorso, con rinvio alla CTR in diversa composizione.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE. SEZIONE V CIVILE – ORDINANZA N. 31443/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it