Un AVVISO DI ACCERTAMENTO per imposta di pubblicità notificato dalla società concessionaria del Comune di EMPOLI, relativo alle iscrizioni poste sui distributori automatici di fotografie, è stato impugnato dinanzi alla CTP che respingeva il ricorso, confermato anche dalla CTR Toscana che ha riconosciuto la natura pubblicitaria e non di INSEGNE delle stesse.
La Corte di Cassazione – Sez. V Civile –, con l’Ordinanza n. 7785/2019 è intervenuta sul ricorso proposto dalla società proprietaria delle strutture ed ha rilevato in primo luogo che la disciplina del settore è contenuta nel decr. legisl. n. 507/1993 (Capo I) il cui art. 5 indica i presupposti applicativi del tributo nella “diffusione di messaggi pubblicitari effettuata tramite forme di comunicazione visive od acustiche in luoghi pubblici od aperti al pubblico nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.
Ha poi richiamato l’art, 17 dello stesso decreto il quale stabilisce i casi di esenzione, prevedendo al comma 1 bis, che l’Imposta non è dovuta per LE INSEGNE DI ESERCIZIO di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono. Sul concetto di “INSEGNA” rileva il contenuto dell’art. 2 bis, comma 6, del D.L: n. 13/2002, il quale ha chiarito che “ si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’art. 47, comma 1, del Regolamento di cui al DPR n. 495/1992 (attuazione del Codice della Strada) che abbia la funzione di indicare il luogo di svolgimento dell’attività economica”. L’art. 47, comma 1, di tale DPR n. 495/1992 definisce INSEGNA la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura INSTALLATA NELLA SEDE DELL’ATTIVITA’ A CUI SI RIFERISCE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLA STESSA.
Dalle suddette considerazioni, ad avviso del Supremo Collegio, deriva che le insegne ubicate in luogo diverso dalla SEDE siano soggette all’imposta. Ciò posto, nella fattispecie in esame, si discute se i pannelli esposti sui distributori automatici (cabine per foto, foto per documenti, fototessera ecc.) ai fini della esenzione possano configurare le postazioni di distribuzione automatica quali SEDI di svolgimento dell’attività commerciale.
Sul punto, la Corte ha ritenuto di condividere l’orientamento di legittimità che ha escluso la riconducibilità dei distributori automatici al concetto di SEDE, nè di sede legale, né di sede effettiva dell’esercizio dell’attività sociale, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale, che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.
Esclusa, quindi, l’applicazione della esenzione, la sentenza risulta coerente con il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si fini dell’imposta costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione von il pubblico che risulti idoneo a far riconoscere ai possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica. Pertanto, il ricorso è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE -. SEZ. V CIVILE- ORDINANZA N. 7785/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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