Con la sentenza 13186 del 17 ottobre 2022 i giudici del Tribunale amministrativo del Lazio hanno ribadito le società in house seguono la disciplina delle società di diritto privato e non quella di diritto pubblico.
In particolare, i giudici amministrativi capitolini ricordano che l’art. 1 c. 3 D.lgs 175/2016 ha chiarito come alle società a partecipazione pubblica, ivi comprese le in house, si applichi, in via generale, la disciplina comune di diritto privato. Pertanto, in assenza di deroghe espresse, le in house seguono la disciplina delle società di diritto privato e non quella, di diritto pubblico, relativa agli enti controllanti.
Si consideri, altresì, continuano gli stessi giudici, che il combinato disposto degli artt. 192 e 5 c. 1 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, qualifica le società in house come enti collettivi che possono realizzare fino a quasi un quinto del proprio fatturato operando sul libero mercato, anziché nei confronti dell’ente pubblico controllante. Inoltre, le disposizioni citate, permettono “forme di partecipazione di capitali privati” al patrimonio delle ridette in house. Disposizioni che rimarcano la differenza e l’autonomia operativa, entro certi margini, delle società in discorso rispetto agli enti pubblici controllanti.
Pertanto non può darsi spazio a un’interpretazione dell’art. 22 bis della L. 164/2014.che assimili gli enti locali alle società in house nel trattamento derogatorio ivi previsto ed espressamente riservato dal legislatore, tra i molteplici tipi di pubbliche amministrazioni, esclusivamente alle scuole e agli enti locali.
D’altra parte, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale approvate preliminarmente al Codice civile, le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Né, in conclusione, la mancata assimilazione effettuata dal legislatore appare viziata da irragionevolezza, stante la notevole ontologica differenza esistente tra un ente locale territoriale (o una scuola) e una società di diritto privato, ancorché qualificabile, ai fini della disciplina degli appalti, quale società in house. Per cui nessuna questione di legittimità costituzionale può essere sollevata con riguardo al ridetto art. 22 bis cit.