Nella sentenza 5751 del 6 ottobre i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che le prerogative di autonomia e indipendenza dell’avvocato dipendente di un ente pubblico non comportano il riconoscimento della qualifica dirigenziale.
Nessuna disposizione di legge, spiegano i giudici di Palazzo Spada, o di regolamento stabilisce che le prerogative di autonomia e indipendenza dell’avvocato dipendente di un ente pubblico comportino in via necessaria il riconoscimento della qualifica dirigenziale. Il riconoscimento o meno della qualifica dirigenziale rientra comunque nell’ambito delle competenze organizzative della Giunta la quale, nell’adottare le relative determinazioni, si rapporterà secondo il principio di proporzionalità alle concrete circostanze del caso, ivi compresa la dimensione organizzativa del singolo ente.
E’ lo stesso Testo unico degli enti locali (d.lgs n. 267/200), concludono gli stessi giudici, ad ammettere che nei comuni privi di dirigenza le funzioni di cui all’art. 107 possano essere demandate ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla qualifica funzionale formalmente posseduta (in tal senso, l’art. 109, c. 2, del medesimo Testo unico).