Nella sentenza n. 992 del 11 febbraio 2019 la terza sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che le farmacie pubbliche non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali. La disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale rimane, pertanto, contenuta nella normativa di settore.
L’art. 9 della l. n. 475/1968 stabilisce, infatti, che la titolarità delle farmacie, che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal comune. La norma assegna all’ente il potere di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell’autonomia locale da esercitare, evidentemente, in relazione ai fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata.
L’esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998. Il servizio farmaceutico comunale rientra senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all’art.113, d.lgs. n. 267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica, qualificazione, altresì, richiamata dalla Corte Costituzionale (10 ottobre 2006, n. 87) secondo la quale “la complessa regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”.
Tuttavia, il d.l. n. 135/2009, come convertito in l. n. 166/2009, ha poi escluso le farmacie comunali dall’ambito applicativo dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in l.n. 133/2008 – esclusione confermata dall’art. 1, c. 3, lett. d), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall’art. 4, co. 34, del d.l. n. 138/2011 (successivamente inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012) e s.m.i. – stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all’art. 9 della l.n. 475/1968, così come modificato dall’art. 10 della l. n. 362/1991. Le farmacie pubbliche, dunque, non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali. La disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale rimane, pertanto, contenuta nella normativa di settore, costituita dall’art. 9, l. n. 475/1968, come modificato dall’art. 10, l. n. 362/1991, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, e, per espresso rinvio operato dalla stessa normativa di settore, nella normativa generale sulle modalità organizzative dei servizi pubblici locali.