La Corte di Cassazione, SEZ, VI CIVILE, con l’Ordinanza n. 14410/2017, ha deciso che l’area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, ne esclude la natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile ICI qualificandola come suscettibile di edificazione, sia pure solo per la realizzazione di fabbricati strumentali e, quindi, la base imponibile va determinata sul valore venale.
La questione è insorta in seguito all’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI/2002 del Comune di ROCCASTRADA per un’area destinata ad attività estrattiva, che la società proprietaria aveva impugnato presso la CTP di Grosseto con esito negativo, confermato dalla CTR TOSCANA, e con successivo ricorso per Cassazione basato sul motivo che nella fattispecie la base imponibile dovesse riferirsi alla rendita catastale (come per i terreni agricoli) e non sul valore venale, non ricorrendo i requisiti per la qualificazione dell’area come edificabile.
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile ed infondato il motivo di ricorso: inammissibile in quanto formulato con riferimento all’articolo 360 nn- 3 e 5 del cod. proc. civ., laddove è noto che nel ricorso per cassazione non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogene (come avvenuto nel procedimento in esame), ed infondato in quanto il terreno in questione sia da ritenere edificabile in base allo strumento urbanistico, in modo che debba escludersi la natura agricola dell’area, con la conseguenza che la base imponibile ai fini ICI non possa che essere determinata sul valore venale della stessa.
Il ricorso è stato pertanto rigettato con la condanna della ricorrente a rifondere al comune le spese processuali .
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ- VI CIVILE – ORDINANZA N. 14410/2017
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it