Il Comune di LAGOSANTO, in relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI, ha avanzato ricorso per Cassazione avverso la sentenza CTR dell’Emilia Romagna per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale l’Ente aveva lamentato il vizio di extrapetizione della decisione di primo grado di annullamento dell’Atto impugnato sebbene il ricorso della contribuente non avesse addotto a sostegno la carenza di motivazione dell’accertamento, ed anche in relazione alla debenza della sanzione per infedele dichiarazione, tenuto conto delle compravendite degli immobili avvenute nell’anno di imposta, modificative del valore dei beni nel periodo impositivo. Con altro motivo, il Comune ha eccepito la censura della sentenza nella parte in cui ha disconosciuto l’efficacia di giudicato alla sentenza resa tra le stesse parti dalla CTP di Ferrara che, sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto, aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento ICI in rettifica da parte del Comune per l’anno 2009 del valore di alcune aree facenti parte del medesimo piano di delle aree edificabili previste nel Regolamento comunale.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24910 del 9 ottobre 2018, rilevato che il ricorso di primo grado del contribuente, trascritto dalla parte ricorrente, contiene la richiesta di annullamento dell’AVVISO in relazione al valore venale attribuito alle aree edificabili e non in relazione alla carenza di motivazione dell’atto impositivo, ha ribadito che in tema di contenzioso tributario incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità di dell’accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata.
Anche il secondo motivo, basato sulla sussistenza del giudicato esterno in relazione alla validità della sentenza resa dalla CTP di Ferrara, munita dell’attestazione della sua definitività, è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità esistente al riguardo. Ciò in quanto, nella fattispecie in esame, la sentenza in questione ha affermato la legittimità dell’accertamento basato sui valori di vendita delle aree facenti parte della stessa lottizzazione anziché sui valori predeterminati per aree omogenee contenuti nel Regolamento comunale. Per i suddetti motivi, il ricorso del Comune è stato accolto.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it