La prima sezione del Tar Lazio, con la sentenza 4577/2018, fornisce utili indicazioni sulla sussistenza del potere dell’ANAC di disporre l’iscrizione nel casellario informatico delle notizie utili.
In linea generale, secondo i giudici amministrativi capitolini, sussiste il potere di Anac di disporre l’iscrizione nel casellario informatico delle notizie utili. Dalla lettura complessiva delle norme del d.lgs. n. 50/2016 si evince, infatti, la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurime basi dati (quali la banca data nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle notizie utili.
Deve, quindi, ritenersi, concludono gli stessi giudici, che anche dopo l’abrogazione dell’art. 8, c. 2, lett. dd, del D.P.R. n. 207/2010 l’iscrizione nel casellario informatico delle notizie utili sia un’attività che l’Anac continua a dover svolgere, in quanto funzionale al compito assegnatole di supportare – anche attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni – le stazioni appaltanti (cfr. l’art. 213, c.2, del d.lgs. n. 50/2016).