La CTR Toscana ha accolto l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado relativo ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI che negava l’agevolazione per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli sul presupposto che la stessa potrebbe operare solo a favore delle persone fisiche e non delle società da costoro costituite. Nel caso in esame, infatti, è risultato che il proprietario del terreno oggetto di imposizione riveste la qualifica di imprenditore agricolo, gestendo però l’attività tramite na SOCETA’ SEMPLICE con i suoi due figli, anch’essi imprenditori agricoli.
Su ricorso del Comune di QUARRATA, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11415 del 30 aprile 2019, ha ritenuto di condividere i principi espressi in sede di legittimità, secondo cui :” le disposizioni di cui al decr. legisl. n. 228/2001 e n. 99/2004 hanno inciso profondamente sulla configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione, fornendo una lettura più in linea con la normativa europea, per cui il beneficio recato dall’art. 9 del decr. legisl. n. 504/1992, consistente nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applica qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale, ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 cod. civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali , ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 1257 del 1999 e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del cod. civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo…”.
Sulla nozione di “imprenditore agricolo a titolo principale”, il Supremo Collegio ha richiamato due pronunce della Corte di Giustizia le quali hanno affermato che non è possibile ricavare dalle disposizioni del Trattato una definizione comunitaria generale ed uniforme di “azienda agricola” valida per tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la produzione agricola, le quali non producono effetti immediati nell’ordinamento nazionale, ma richiedono norme attuative, in assenza delle quali non possono essere invocati davanti ad un giudice nazionale le regole comunitarie che prevedono la parificazione delle persone giuridiche a quelle fisiche nel settore agricolo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, avendo accertato che il contribuente proprietario e coltivatore diretto svolge l’attività agricola nella forma di società semplice con altri soci coltivatori diretti, hanno riconosciuto il diritto all’agevolazione di cui all’art. 9 del decr. legisl. n. 504/1992, ed ha rigettato il ricorso del Comune.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE . SEZ. V CIVILE – SENTENZA N. 11415/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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