La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Pozzuoli relativo ad un accertamento ICI che la CTP di Napoli aveva annullato, e la contribuente proponeva ricorso per Cassazione denunciando la carenza di motivazione in quanto nell’Avviso di pagamento non risultava indicata la rendita catastale, peraltro mai notificata e contestava inoltre l’erroneità della sentenza laddove affermava che la contribuente aveva fatto acquiescenza alla nuova rendita attribuita, una volta che ne aveva avuto conoscenza per il tramite della notifica dell’ACCERTAMENTO ICI del Comune per un’altra annualità di imposta relativo alla stessa contribuente.
La Corte di Cassazione, VI SEZ. CIVILE, con l’ordinanza n. 3039, pubblicata il 31 gennaio 2019, ha ritenuto in primo luogo che non sussista contestazione tra le parti sul fatto che l’immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell’acquisto, era stato oggetto di lavori per la destinazione ad albergo con denuncia di variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004: pertanto, la rettifica del valore da parte dell’Agenzia del Territorio risulta successiva alla data del primo gennaio 2000, con il conseguente obbligo di notifica ai sensi dell’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000 per rendere efficace l’atto attributivo o modificativo. Norma che si differenzia dal comma 3 dello stesso articolo 74, il quale stabilisce che l’attribuzione o la modifica della rendita adottata entro il 31 dicembre 1999 legittima il Comune a chiedere l’imposta dovuta in base al classamento , che ha effetto dalla data di adozione e non da quella della notifica.
Ad avviso del Supremo Collegio, la sentenza impugnata, ipotizzando la sussistenza dell’onere di impugnazione anche nel merito dell’attribuzione della rendita catastale conosciuta tramite la notifica dell’ATTO impositivo ai fini ICI, non ha correttamente applicato il principio affermato dalla stessa Corte (da ultimo con la sentenza n. 11682/2017) secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o modifica adottata successivamente al 31 dicembre 1999 ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile ICI, non obbligando il contribuente ad impugnare l’atto presupposto che, in quanto non notificato neppure può divenire definitivo, neppure potendo ipotizzarsi che il Comune avrebbe potuto chiamare in causa l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) per consentirle di comprovare la effettuata notificazione della rendita catastale.
In relazione a tali considerazioni, il ricorso è stato accolto con la cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, per nuovamente pronunciarsi attenendosi ai principi di diritto espressi nella sentenza della Corte.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 3039/2019 – SEZ. VI CIVILE
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it