La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’Ordinanza n. 3057/2018, pubblicata il 6 febbraio 2018, è intervenuta a decidere sul ricorso proposto dal Comune di Pistoia avverso la sentenza di appello della CTR Toscana che aveva riformato la decisione della CTP relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2008.
L’Ente ha denunciato il vizio di violazione di legge in quanto erroneamente i giudici di appello avrebbero evidenziato la necessità della notifica della variazione catastale richiesta mediante procedura DOCFA dal contribuente e per avere ritenuto non utilizzabile la rendita proposta in quanto non definitiva non essendo decorsi 12 mesi dalla sua proposizione.
La Suprema Corte ha ritenuto di uniformarsi al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per accatastare l’immobile della procedura DOCFA, prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei contenuti della medesima procedura DOCFA, in quanto noti al contribuente”.
Quanto alla natura del termine di 12 mesi di cui all’art. 1, c. 3, del D.M. n. 701/1994, il Collegio ha affermato che debba considerarsi meramente ordinatoria, per cui, ove anche l’Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi del D.P.R. n. 1142/1949 art. 56, a valere come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva ed il contribuente sarà tenuto al pagamento delle somme dovute ai fini ICI sulla base della rendita proposta.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR per il riesame nel merito della controversia alla luce dei principi esposti.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 3057/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it