La società concessionaria dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Lanciano ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna che, riformando la decisione della CTP, aveva accolto l’appello della società contribuente relativo ad AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP per occupazioni di suolo pubblico a mezzo di condutture per la distribuzione del gas.
La prima censura mossa alla sentenza della CTR si basa sulla negazione della soggettività passiva della società che ha effettuato i lavori, giudicata non diretta utilizzatrice del suolo ma unicamente gestore e manutentrice dei beni (reti ed impianti), di proprietà altrui, cioè di una società a capitale interamente pubblico , affidati in gestione mediante apposito contratto di affitto.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 22097 dell’11 settembre 2018, ha ritenuto di ribadire i principi espressi in numerose sentenze di legittimità, secondo cui il concetto di occupazione che rileva ai fini della TOSAP è integrato dal solo fatto materiale della relazione instaurata con l’occupazione, risultando irrilevanti i relativi atti di concessione o di autorizzazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo, trovando il tributo la sua ratio nell’utilizzo che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini.
Accolto il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto fondato anche il secondo motivo inerente la violazione e falsa applicazione dell’art. 49, coma 1, lettere a) ed e) del decr. legisl. n. 507/1993, nella parte in cui ha ritenuto sussistere nella fattispecie l’ipotesi di esenzione prevista per le occupazioni con impianti adibiti al servizi pubblici, qualora ne sia stabilita la devoluzione gratuita al Comune od alla Provincia al termine della concessione, circostanza che il contratto di affitto riportato nei suoi passi essenziali non sembra possedere. Peraltro, la Corte ha anche osservato che tale ’esenzione possa operare solo quando l’occupazione sia posta in essere direttamente dal soggetto esente e non, quindi, laddove l’occupazione sia effettuata da un soggetto diverso, come nel caso in questione. Alla luce di tali motivazioni è stato quindi accolto il ricorso.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it