La Cassazione ha emesso una interessante sentenza sull’assoggettabilità alla TOSAP della occupazione di suolo pubblico con la costruzione di un viadotto da parte di una società concessionaria dell’ANAS.
Il Comune di SILVI (AQ), tramite la propria concessionaria dell’accertamento e riscossione TOSAP, ha notificato alla AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA un Avviso per la tassa 2012 relativa alla occupazione derivante dalla realizzazione di un VIADOTTO STRADALE per conto dell’ANAS nel territorio del Comune.
A seguito del rigetto del ricorso da parte della CTP, confermato dalla CTR ABRUZZO, la soc. AUTOSTRADE ha proposto gravame per Cassazione sostenendo che l’occupazione doveva ricondursi allo Stato, appartenendo l’autostrada al demanio pubblico, con il rientro del bene nella disponibilità dello Stato al termine della concessione e, quindi, dovendo nella fattispecie applicarsi il regime esentativo previsto dall’articolo 49, comma 1, lettera a). del decr. legisl. n.507/1993. La società ricorrente ha inoltre inteso censurare la sentenza impugnata per non avere questa tenuto conto del fatto che la proprietà in capo allo Stato non necessitava di apposita prova, discendendo la natura demaniale direttamente dalla legge, ed infine per l’errata qualificazione di opera abusiva del bene stesso.
La Corte di Cassazione, SEZIONE VI CIVILE, con l’Ordinanza n. 19693/2018 del 25 luglio 2018, ha richiamato quanto affermato con le sentenze nn. 11659/2017 e 11886/2017, secondo cui in tema di TOSAP l’esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti dall’art. 49.comma 1, lettera a) del decr. legisl. n. 507/1993 stabilisce che l’occupazione presupposto del tributo sia riferibile al soggetto esente, sicchè nel caso di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica (come nel caso di specie un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato) l’esenzione non spetta in quanto soggetto non è lo Stato ma la società incaricata della costruzione e della gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione.
Ad avviso del Supremo Collegio, non può configurarsi la soc. AUTOSTRADE come longa manus dell’ente concedente (nel caso l’ANAS) in relazione alla natura giuridica di Amministrazione Autonoma al tempo dell’affidamento dell’opera in concessione, dal momento che la società titolare della concessine per la progettazione e la costruzione dell’opera pubblica ne ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista della concessione.
Le finalità pubblicistiche della concessione, preposte alla realizzazione del tracciato stradale, non cancellano il perseguimento del profitto tipico dell’attività di impresa svolto dalla soc. AUTOSTRADE, e ciò rende irrilevante la natura demaniale dell’autostrada ed il ritorno allo Stato al termine della concessione.
D’altra parte, l’utilizzo pubblico per la costruzione del viadotto, preclude la possibilità di utilizzare lo spazio per altre finalità e, quindi, costituisce una sottrazione del bene alla collettività ed il caso in questione può ritenersi assimilabile alle fattispecie di impianti del servizio idrico e della distribuzione del gas posti nel sottosuolo comunale, pacificamente assoggettabili alla TOSAP.
Per le motivazioni illustrate, il ricorso è stato respinto.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 19693/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it