La tassa di sbarco e imbarco delle merci e la tassa di ancoraggio hanno natura di tributi interni,la cui riscossionenon integra un aiuto di Stato contrario al diritto dell’Unione europea, e sonocompatibili con il divieto di dazi doganali, con il divieto di restrizioni quantitative all’importazionee con il divieto di imposizioni interne discriminatorie verso i prodotti importati, applicandosi senzadistinguere l’origine, nazionale od estera, delle merci che ne sono oggetto.
Riferimenti normativi:Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 986CORTE COST. PENDENTE,Decreto Legge 16/06/2022 num. 68 art. 4 bis,Legge 05/08/2022 num. 108PENDENTE,Legge28/01/1994 num. 84 art. 6CORTE COST.,Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28CORTE COST.,Legge 28/01/1994 num. 84 art. 16,Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 30,Tratt. Internaz.13/12/2007 art. 107,Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 110,Tratt. Internaz. 13/12/2007 art.34
Fonte: Corte di Cassazione