La scritta POSTAMAT collocata sullo sportello di prelievo automatico di contanti presso l’ufficio postale non costituisce messaggio di rilevanza pubblicitaria ed è, quindi, esente dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al decr. legisl. n. 507/1993.
Questa la decisione della Corte di Cassazione – Sez. V Civile – nell’ordinanza n. 1169, pubblicata il 17 gennaio 2019, con la quale è stato rigettato il ricorso della società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’ICP nel Comune di Zevio (VR) avverso la sentenza della CTR Veneto che aveva confermato la decisione della CTP di annullamento dell’AVVISO notificato alle POSTE ITALIANE per la scritta POSTAMAT.
La concessionaria del Comune sosteneva che l’iscrizione non potesse beneficare dell’esenzione di cui all’art. 7, commi 2 e 17, del decr. legisl. 507/1993 in quanto la scritta non si trovava né sulla vetrina dell’Ufficio postale, né sulla porta di ingresso, bensì sul muro dove era collocato lo sportello di prelievo automatico.
Il Supremo Collegio ha fatto richiamo alla disposizione fondamentale contenuta nell’art. 5 del decreto istitutivo del tributo, da cui si ricava che l’imposta colpisce la DIFFUSIONE COMUNICATIVA di messaggi pubblicitari in luogo pubblico, intendendosi per tali i messaggi aventi finalità promozionale e di miglioramento dell’immagine dell’operatore economico. La scritta POSTAMAT non rientra in questa norma legislativa perché si limita a segnalare all’utenza l’ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito usufruire del servizio fornito dall’operatore, e non risponde allo scopo di sollecitarne l’acquisto . La Corte aggiunge, poi, che lo stesso decreto legislativo in questione considera , ai fini dell’esenzione recata dall’art. 17, c- 1 , lettera b), privi di rilevanza pubblicitaria bensì solo AVVISI AL PUBBLICO tali messaggi, tassabili solo quando superino le dimensioni di mezzo metro quadrato.
A prescindere dalla consolidata giurisprudenza in tal senso, la Corte ha richiamato la concorde risoluzione del MEF n. 2/DF del 24/4/1999 (anche se si tratta di fonte interpretativa non vincolante per il giudice) secondo la quale l’iscrizione BANCOMAT e quelle analoghe CAMBIO – CASSA CONTINUA e similari non rivestono carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla consumazione del bene in vendita ovvero alla fruizione del servizio offerto, ma perseguono lo scopo di fornire agli interessati le idonee comunicazioni e notizie tese a facilitare l’utilizzazione dei beni e dei servizi in questione.
Per le suddette ragioni, il ricorso è stato rigettato.