La rinuncia ad un procedimento amministrativo intrapreso dall’interessato per il conseguimento di un provvedimento ampliativo, costituendo una sua facoltà, è possibile, anche nell’ottica di una futura riproposizione dell’istanza, purché non sussista alcun intento elusivo delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 bis, d.P.R. n. 445 del 2000.
Allorchè, infatti, la rinuncia ad un procedimento in corso sia propedeutica ad evitare l’applicazione del divieto di concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni previste per un periodo di 2 anni, la futura riproposizione dell’istanza è inammissibile, costituendo condotta integrante un abuso procedimentale, violativa, come tale, dei principi di collaborazione, legalmente tipizzati.
L’art. 75, comma 1 bis, d. P.R. n. 445 del 2000 è applicabile soltanto in ordine ai procedimenti intrapresi o pendenti alla data della sua entrata in vigore e non anche ai procedimenti amministrativi antecedentemente definiti, non essendone possibile un’applicazione retroattiva.
(La fattispecie in esame verte su un diniego del rinnovo del patentino, richiesto per la continuazione della vendita di generi di monopolio, motivato sulla base degli effetti decadenziali già maturati a causa di una dichiarazione mendace resa in una precedente istanza e successivamente oggetto di rinuncia). (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 349; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 9 ottobre 2017, n. 427; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno1995, n. 894; Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2014 n. 3934; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016 n. 404; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019 n. 3940; Cons. Stato, sez. VI, 31.12.2019, n. 8920.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it