La soc. ACCIAI SPECIALI TERNI, avendo ricevuto dal Comune di Terni AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU per gli anni 2003/2005 ed avendo chiesto in autotutela l’interlocutoria per la verifica delle superfici tassabili, impugnava gli ATTI DI DINIEGO DELL’AUTOTUTELA (emesso dopo che il Comune aveva disposto la temporanea sospensione della riscossione) e gli ACCERTAMENTI , per i quali era già decorso il termine di sessanta giorni previsto nell’articolo 21 del decr. legisl. n. 546/1992.
La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava tale decisione in quanto l’omessa impugnativa nei termini degli ACCERTAMENTI rendeva inammissibile il successivo ricorso proposto anche avverso il diniego di autotutela.
La Corte di Cassazione, Sez, V Civile, con la sentenza n. 1965/2018, pubblicata il 26 gennaio 2018, riteneva infondato il motivo posto a sostegno del ricorso della società , in quanto (come correttamente indicato nel controricorso) il Comune aveva informato la contribuente che la sospensione della riscossione veniva disposta solo nelle more della definizione della fase di autotutela, senza che ciò determinasse alcuna incidenza sulla validità degli atti di accertamento, comunicazione che era stata inviata dopo che era già decorso il termine per impugnare gli avvisi, con la conseguenza della definitività degli stessi.
Il diniego dell’autotutela, ad avviso della Suprema Corte, non ha un contenuto precettivo autonomo, sia pure di mera conferma dei predetti avvisi, sicchè va riconosciuta l’inammissibilità dell’intero ricorso. Viene, quindi, ribadito il consolidato orientamento secondo cui la presentazione di deduzioni difensive relative ad un atto proprio del procedimento di accertamento e liquidazione tributaria, non è idonea a sospendere il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del dec. legisl. n. 546/1992, ma può svolgere esclusivamente la funzione di sollecitare l’esercizio del potere dell’Amministrazione, di natura discrezionale, di annullamento d’ufficio o revoca dell’atto contestato.
Circa poi la deduzione della ricorrente relativa al fatto che l’autotutela si fondava su ragioni di “interesse generale” che la CTR non ha considerato, la Corte ha ritenuto di confermare il principio secondo cui il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere all’annullamento in autotutela, può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe una indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso è stato rigettato.
LINK –CORTE DI CASSAZIONE . SEZ. V CIVLE – SENTENZA N. 1965/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it