La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 5653/2024 ha stabilito che in tema di prova di idoneità da parte della P.A. di candidati avviati al lavoro, la prova pratica, di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 487 del 1994, si contrappone a quella teorica, in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste.
(Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il test somministrato come prova pratica, nell’ambito di una procedura di stabilizzazione di un LSU come collaboratore amministrativo dell’Ufficio Macchine Agricole – UMA – di un Comune, inadeguato a verificare le reali capacità operative del candidato, in quanto i quesiti attenevano a conoscenze teoriche generali sull’Amministrazione comunale, sulle competenze dell’UMA e sulle tipologie dei relativi atti).
Riferimenti normativi: DPR 09/05/1994 num. 487 art. 27
Massime precedenti Conformi: N. 15223 del 2016 Rv. 640871 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione