Il Giudice di pace di Isernia accoglieva l’opposizione dell’utente avverso un verbale di contravvensione emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Campano per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada ed il Tribunale di Isernia rigettava l’appello del Comune per non essere state rispettate le norme dettata in materia di segnalazione della ubicazione dell’Autovelox .
La Corte di Cassazione è intervenuta con l’Ordinanza n. 26633 del 22 ottobre 2018 ad esaminare il ricorso del Comune che aveva eccepito la mancata ammissione da parte del Giudice di pace e del Tribunale, senza alcuna motivazione, della prova testimoniale, nonché la errata valutazione della distanza della segnaletica.
Il Supremo Collegio ha ritenuto di accogliere la proposta del Relatore circa la fondatezza del ricorso, dichiarando però inammissibile la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, nella considerazione che il vizio di motivazione su tale punto può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie.
Per quanto riguarda la censura circa la violazione di legge, la Corte ha ribadito il contenuto delle sentenze di legittimità secondo cui la validità della sanzione irrogata per eccesso di velocità rilevato dall’Autovelox è subordinata alla preventiva segnalazione della postazione, con l’avvertenza però che la nullità della contestazione non può desumersi dalla mancata indicazione nel verbale circa la segnalazione mediante apposito cartello. Infatti, l’art. 2 del D.M. 15(/2007 stabilisce che i segnali debbono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo di ubicazione dello strumento di rilevazione, in modo che non vi sia tra il segnale ed il punto di rilevamento una distanza superiore ai quattro chilometri, mentre non viene fissata una distanza minima, né assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguono lungo la medesima strada. Viene, quindi, lasciata ampia libertà all’Ente nella scelta dello strumento di segnaletica, utilizzando cartelli o dispositivi luminosi.
Nel caso in esame, ad avviso della Corte, il Tribunale ha accertato la sussistenza della segnaletica ad una distanza di quattrocento metri, ma non ha effettuato accertamenti per verificare se tale distanza fosse adeguata per le caratteristiche della strada e per la visibilità della segnaletica stessa per far conoscere all’utente l’esistenza dell’autovelox.
Per le ragioni suesposte, il ricorso del Comune è stato accolto con rinvio della causa al Tribunale, in diversa composizione, per una nuova valutazione alla luce dei principi affermati nella pronuncia della Corte.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE VI – ORDINANZA N. 26633/2018 PUBBLICATA IL 22 OTTOBRE 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it