Il Comune dell’Aquila ha impugnato per Cassazione la sentenza della CTR Abruzzo relativa al diniego dell’ente stesso di sgravio e sospensione, in sede di autotutela, di alcune cartelle definitive di pagamento della TARSU/TIA per gli anni 2001-2005.
La società contribuente, con ricorso incidentale, ha eccepito la erroneità della stessa sentenza CTR per non avere i giudici dichiarato la inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica avvenuta tramite pec, malgrado l’art. 3 bis della Legge n. 53/1994 e l’art. 16 del D.M: 4 agosto 201, limitassero l’applicazione della pec alle CTO e CTR delle Regioni Umbria e Toscana.
La Suprema Corte, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 9430/2018, ha ritenuto di accogliere il motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso principale. Ha, quindi, in via preliminare richiamato il principio di legittimità secondo cui :”Nel processo tributario telematico le notifiche a mezzo posta certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico, in particolare, ai sensi del decr. legisl. n. 546/1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente, ed in quanto tale, non sanabile”.
Di conseguenza, viene cassata la sentenza impugnata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.
La sentenza in oggetto si inserisce nel novero delle pronunce della Cassazione su situazioni legate alla entrata in vigore del processo tributario telematico. Giova richiamare l’attenzione anche sulla Ordinanza del 16 febbraio 2018, n. 3805, la quale ha affermato che la notifica tramite PEC è valida anche se la relata è priva di firma digitale, quale conferma del principio sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE VI CIVILE – ORDINANZA N. 9430/2018
LINK – CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – ORDINANZA N. 3805/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it