La CTR Lazio, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto illegittima l’intimazione di pagamento notificata da EQUITALIA al contribuente in quanto la stessa, eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario, non si era perfezionata con l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale, ex art. 140 c.p.c.
Ad avviso della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8298 del 4 aprile 2018, sul ricorso proposto da Equitalia, la questione sollevata riguarda un caso di “irreperibilità relativa” e non “assoluta” dato che il contribuente, al momento della notifica risultava anagraficamente residente presso l’indirizzo raggiunto dall’agente postale e la dichiarazione del portiere dello stabile che il debitore si era trasferito non era tale da integrare la condizione di “irreperibilità assoluta”, ma “relativa, o temporanea”, per cui andava applicata la disposizione dell’art. 140 del c.p.c. e non quella ex art. 60, lettera e) del D.P.R. n. 600/1973.
La Suprema Corte ha con ciò riaffermato il principio consolidato secondo cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cpc quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea assenza, non sia stato rinvenuto al momento della consegna, mentre va eseguita a norma dell’art.60 lett. e del DPR 600/1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto, sempre che sia stato accertato, previa ricerca, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.
E’ stata altresì richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 la quale ha stabilito che l’art. 140 c.p.c. vada applicato se siano stati effettuati tutti gli adempimenti, incluso quello dell’invio al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito nella casa comunale.
E’ stato, quindi, rigettato il ricorso di Equitalia.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – SENTENZA N. 8298/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it