Una corposa sentenza del TAR LECCE ( n-305/2018) ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di Comuni del Salento avverso i provvedimenti della Regione Puglia e della Provincia di Lecce aventi ad oggetto l’applicazione dell’ecotassa nella misura massima, ignorando la disposizione dell’art. 3, comma 40, della Legge n. 549/1995 la quale prevede che “per i rifiuti smaltiti negli impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti e per i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, il tributo sia dovuto nella misura del venti per cento”.
Il procedimento era stato avviato dai suddetti Comuni con un Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, trasferito al TAR (a seguito della opposizione della provincia di Lecce) che respingeva la sospensiva , ed il Consiglio di Stato in sede di appello dei Comuni, riformava la decisione , a seguito della quale la Regione Puglia emetteva un nuovo provvedimento, confermando la misura massima ed applicando solo per alcuni Comuni le premialità previste dalla legislazione regionale in funzione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, e negandole ad altri. I Comuni hanno, quindi, prodotto ricorso anche contro tali nuove determinazioni della Regione, contestando la legittimità delle stesse, sollevando anche il sospetto di incostituzionalità della Legge Regionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85/2017, ha risolto la questione dichiarando la illegittimità dell’art. 7, c. 8, della Legge Regionale n. 38/2011.
Il TAR LECCE, entrando nel merito del ricorso, ha ritenuto fondata la censura principale, nella considerazione che gli atti impugnati hanno applicato la misura del tributo secondo la disciplina regionale dichiarata incostituzionale dalla suddetta sentenza della Corte.
Riguardo alla censura sollevata circa la mancata applicazione dell’art. 3, comma 40, della Legge n. 549/1995, la difesa regionale ha ritenuto non possibile equiparare il SOVVALLO prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti differenziati – che rappresentano una quantità residuale dei rifiuti trattati – “al sovvallo prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, che ne rappresentano una quantità considerevole”. Sul punto, il TAR ha dichiarato di avere disposto una complessa istruttoria per accertare la natura dei rifiuti in questione ai fini dell’applicabilità delle premialità, al termine della quale è stata evidenziato che le operazioni cui sono sottoposti Tli rifiuti appaiono rispondere alle finalità di riduzione previste dalla Legge n. 549/1995.
In conclusione, è stato ritenuto che il ricorso debba essere accolto e di conseguenza annullati gli atti impugnati, fermo restando il potere regionale di rideterminare il tributo in oggetto in conformità dei principi espressi nella motivazione ed al disposto di cui all’art. 3, commi da 25 a 40, della Legge n. 549/1995.
LINK – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – TAR LECCE – SEZIONE I – SENTENZA N. 305/2018.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it