L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha formulato con la Segnalazione del 31 ottobre 2017 le proprie osservazioni in merito al Regolamento per il rilascio delle licenze necessarie per lo svolgimento del servizio di notificazione a mezzo posta degli Atti Giudiziari (Legge n. 890/1982) e di quelli per le violazioni del Codice della Strada (art. 201 del decr. legisl. n. 285/1992).
E’ noto, infatti, che la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L.n. 124/2017) ha previsto nei commi 57 e 58 dell’art. 1 la graduale riduzione del monopolio riservato alle POSTE ITALIANE SPA, fino alla piena liberalizzazione del mercato, per cui, con effetto dal 10 settembre 2017, il rilascio della licenza individuale per i servizi in questione deve essere subordinato a specifici obblighi, con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità, in modo che gli organismi a ciò i destinati in regime di concorrenza siano tali da garantire il loro corretto espletamento. La determinazione dei requisiti viene demandata ad apposito Regolamento da parte dell’Autorità nazionale di cui all’art. 1, comma 2, lettera uquater del decr. legisl. n. 261/1999.
Sul documento predisposto dal suddetto Organismo, l’AGCM ha fornito le proprie osservazioni, nella prospettiva che il sistema delle nuove licenze sia orientato ai principi di apertura effettiva del mercato e di semplificazione, senza che vengano poste barriere all’ingresso di nuovi soggetti, per cui sia da evitare la previsione secondo la quale le nuove licenze siano rilasciate solo agli operatori che ne dispongono da più di due anni. Altre raccomandazioni riguardano la opportunità di evitare, nel caso di rilascio di più licenze regionali, aggravi burocratici e duplicazioni; tenere presente che, provenendo la maggior parte delle richieste di notificazioni da parte delle P.A. (si pensi ai Comuni) e, quindi, conseguenti a procedure ad evidenza pubblica, sia da evitare ad esempio che l’affidamento abbia ad oggetto un numero predeterminato di ATTI per destinatari ubicati in una stessa zona; di riflettere sulla previsione di due distinte licenze per la notifica degli atti giudiziari e di quelli per le violazioni del codice della strada.
Particolare attenzione viene richiamata sugli orientamenti del documento relativi all’inquadramento del personale nel solo rapporto di lavoro subordinato, ed al possesso di un numero minimo di dipendenti, obblighi che rischiano di limitare l’autonomia organizzativa di ciascuna impresa e non coerenti con strumenti flessibili che consentano una maggiore efficienza produttiva. Altra criticità è stata rilevata sull’imposizione che tutte le fasi delle attività di notifica siano svolte da un unico soggetto: previsione che introduce una rigidità eccessiva nello svolgimento del servizio, in contrasto con il quadro del mercato postale che vede molte imprese operare con forme di partnership commerciali.
Infine, l’Autorità auspica l’eliminazione di alcuni requisiti in quanto sproporzionati rispetto alle esigenze pubbliche sottostanti,, quali la disponibilità di locali adibiti esclusivamente a punti di giacenza , precludendo forme di sinergie tra operatori attivi nell’offerta al pubblico di altri beni o servizi: così pure la previsione di corsi formativi di 60 ore per ogni addetto , nonché la ragionevolezza di alcuni requisiti tipici nelle forme di gara , quali la misura della fideiussione, del capitale minimo, del fatturato.