Il Comune di Ischia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania (confirmatoria della decisione della CTP Napoli) che in parziale accoglimento del gravame contro l’AVVISO PAGAMENTO TARI aveva disposto la riduzione del tributo nella considerazione che il gestore dell’attività alberghiera nei locali dell’immobile aveva denunciato la chiusura dell’attività per la esecuzione di lavori di manutenzione e il Comune non aveva accertato che nel suddetto periodo l’albergo producesse rifiuti tassabili.
L’Ente impositore ha sostenuto che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle ipotesi di riduzione del tributo contemplate dall’art. 66 del decr. legisl. n. 507/1993 e che l’art. 62 dello stesso decreto pone una presunzione IURIS TANTUM di produttività dei rifiuti , superabile solo dalla prova contraria del detentore: e, dal momento che l’immobile era adibito ad albergo con licenza annuale, il Comune non era tenuto a compiere alcun accertamento in ordine all’esercizio dell’impresa alberghiera, risultando del tutto ininfluente la dichiarazione di temporanea chiusura dell’attività, presentata irritualmente dal contribuente, per cui erroneamente la CTR ha addebitato all’Ente impositore l’onere della verifica della irrituale dichiarazione.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22705 del settembre 2019, ha accolto il ricorso, decidendo la causa nel merito senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La Suprema Corte ha ritenuto di recepire i recenti principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella specie in esame la mera dichiarazione del contribuente di temporanea chiusura per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non appare idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile , ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
www.finanzaterritoriale.it