È legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove
autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC),
fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale?
Con questo dubbio, la Corte costituzionale, nell’esaminare il ricorso statale contro
l’art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, ha sollevato dinanzi a sé, in
riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost.,
questione di legittimità dell’articolo dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, che appunto stabilisce tale divieto.
L’ordinanza n. 35, depositata oggi, precisa che la suddetta norma ha consentito la
possibilità di bloccare per un tempo “del tutto ingiustificato” il rilascio di nuove
autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC, dovendosi escludere che “sia
riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività,
apparendo piuttosto rispondere a un’istanza protezionistica”.
Sempre sullo stesso tema, la Corte costituzionale, con la sentenza N. 36, ha dichiarato
non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
riguardante l’art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n.
37.
Il Governo ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC
la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal
legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di
taxi.
La Corte ha osservato, dapprima, che la legge impugnata riguarda il solo servizio di
taxi; ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun “radicale e
indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio
di NCC.
Le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, “rappresentano il
cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in
un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori”.
La Corte ha ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall’art. 41 Cost. devono
essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e
proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. Un divieto assoluto di fornire servizi
innovativi, invece, “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una
determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa
economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di
innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”.