La Sezione di controllo della Corte dei Conti della Campania, con il Parere n. 15 in data 6 febbraio 2018, ha affermato di non poter intervenire ad interpretare norme in materia tributaria in quanto trattasi di funzione riservata ad altri Organi dell’Ordinamento, quali l’Agenzia delle Entrate –in sede di interpello -, la Giurisdizione Tributaria, ecc.
La questione è insorta a seguito della richiesta di parere avanzata dal Comune di Mercato San Severino in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata dei propri tributi (c.d. rottamazione) quali ICI – IMU – TARSU – TASI – TARI ICP – DPA dovuti a seguito della notifica di INGIUNZIONI emesse a norma del R.D. n.639/1910.
La Corte ha ricordato che le Sezioni Unite dello stesso Organismo, in sede di coordinamento della finanza pubblica, con delibera n. 54/2010, hanno delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, ai fini della funzione consultiva ( riferito al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici) la quale per essere completa dovrebbe svolgersi anche nei confronti di quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, in una visione dinamica che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto alla gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri: “ciò però, limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio”.
Nel caso di specie, la Sezione ha rilevato che l’oggetto del quesito posto dal Comune di Mercato San Severino riguarda l’interpretazione di una serie di norme relative alla estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali recate dalla Legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017, collegato fiscale alla Legge di bilancio 2018.
Si tratta, ad avviso della Corte, di materia che esula dall’ambito suscettibile di costituire oggetto di parere, in quanto non risponde ai criteri di contabilità pubblica enunciati dalle Sezioni Unite nella citata delibera n. 54/2010 ma richiede di pronunciarsi sulla interpretazione di norme in materia tributaria, funzione, come detto, riservata ad altri Organismi dello Stato. Di conseguenza, la richiesta avanzata dal Comune è stata dichiarata inammissibile.
LINK – CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA – PARERE N. 15 DEL 6 FEBBRAIO 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it