La Consulta ha dichiarato in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma di legge regionale toscana che estende a guardie venatorie, guardie ambientali e cacciatori “abilitati” (i quali abbiano seguito specifici corsi in materia di protezione ambientale), la possibilità di prendere attivamente parte a programmi di abbattimento di cinghiali. Tale facoltà è invece inibita per cacciatori che non abbiano seguito simili corsi.
Con la sentenza in rassegna, dunque, la Corte costituzionale rivede nella sostanza il proprio consolidato orientamento secondo cui l’elenco dei soggetti ammessi ai programmi di abbattimento della fauna selvatica, la quale rechi notevoli danni alle produzioni agricole, abbia carattere rigorosamente tassativo. In seguito alla riforma degli enti provinciali (legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. “legge Del Rio”) si è infatti assistito ad una riduzione di personale addetto a tali forme di controllo accompagnata da un preoccupante aumento delle specie animali che, proprio a partire dai cinghiali, producono danni alle colture. Condizione indefettibile affinché le regioni possano legittimamente ampliare tale novero di soggetti è, in ogni caso, la circostanza che tali categorie (guardie venatorie volontarie ma anche cacciatori) abbiano seguito specifici corsi di protezione ambientale organizzati dalle regioni in partnership con le principali amministrazioni in subiecta materia competenti (es. INFS, ISPRA).