Nella opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso il verbale dei Carabinieri da parte del proprietario di un autoveicolo e genitore esercente la patria potestà sul figlio minore, sanzionato per guida senza patente, la Prefettura si costituiva chiedendo l’accertamento del rispetto dei termini per proporre ricorso e, ove intempestivo, dichiararsi l’inammissibilità, eccependo altresì l’incompetenza per territorio del giudice adito.
Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale territorialmente competente, con riferimento al verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 116 del Codice della Strada, commi 15 e 17, il quale prevede la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 30.000, riservando al Tribunale “in composizione monocratica” la giurisdizione per le violazioni del suddetto articolo.
Il Tribunale, con ordinanza del 22 maggio 2017, ha chiesto Regolamento di competenza, ritenendo che per la fattispecie in esame spetti al Giudice di Pace decidere, in ragione dell’art. 7, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011.
La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 4425/2018, pubblicata in data 23 febbraio 2018, ha osservato che nella individuazione del riparto delle competenze tra Giudice di Pace e Tribunale , gli articoli 6 e 7 del citato decr. legisl. n.150/2011 si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Si rende allora necessario distinguere tra giudizio di opposizione all’ORDINANZA INGIUNZIONE emessa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981 ed articoli 204 del Codice della Strada, e giudizio concernente il ricorso proposto in alternativa al ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada regolato dall’art. 7 del decr.legisl. n. 150/2011.
Con riguardo alla fattispecie oggetto della controversia, la Suprema Corte ha affermato che, quanto alla opposizione all’Ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto , il criterio del riparto della competenza è fondato sul valore della lite, per cui sarebbero attribuite al tribunale le cause in cui sia stata applicata una norma che prevede una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad euro 15.493,00 ovvero le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all’importo indicato, mentre, avuto riguardo alle OPPOSIZIONI A VERBALE DI ACCERTAMENTO di violazioni del Codice della Strada, di cui all’art. 204 bis del decr.legisl. n. 285/1992 ed art. 7 del decr.legisl. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione.
In conclusione, è stata dichiaratala competenza del Giudice di Pace, con assegnazione del termine di legge per la riassunzione.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 4425/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it