Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), seppur respingendo l’appello proposto da una associazione di categoria avverso una sentenza del Tar che ha dichiarato infondata l’azione in ragione dell’assenza dei requisiti oggettivi richiesti ai fini della class action, ribadisce i contorni della stessa:
“La class action pubblica, esperibile ai sensi dell’art. 1 del d.lgs.198 del 2009 per violazione degli standard qualitativi dei servizi pubblici, presuppone la presenza di una definizione dei livelli qualitativi ed economici, che non siano semplicemente desumibili dalla natura e destinazione dei beni di cui si tratta, ma più, specificamente, “stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore” (nel caso di specie dall’Autorità di regolazione dei trasporti). La destinazione pubblica
del servizio non è un elemento sufficiente a definire i livelli qualitativi richiesti, atteso che l’azione collettiva non attribuisce la possibilità di agire in via generale avverso forme di inefficienza, ma necessita che i criteri di qualità siano chiaramente stabiliti dalle amministrazioni”
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it