La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione – si legge in un comunicato stampa della stessa Corte – con la sentenza n. 4890 del 2019 ha adottato una pronunzia a proposito della decorrenza degli effetti della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito nella legge n. 132 del 2018.
La decisione in questione riguarda la parte del decreto che modifica la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la sostituisce con la previsione di speciali categorie di permessi di soggiorno. Ritiene la Corte che la nuova disciplina non trovi applicazione per le domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari formulate prima della entrata in vigore della nuova legge. Tali domande verranno di conseguenza esaminate sulla base della normativa esistente al momento della proposizione della domanda. La soluzione adottata discende dal costante orientamento della Corte di cassazione, espresso anche a Sezioni unite che colloca il diritto al riconoscimento del permesso umanitario nel campo dei diritti fondamentali della persona appartenenti al catalogo dei diritti umani e, conseguentemente, attribuisce all’ accertamento dei presupposti del diritto natura meramente ricognitiva.
Peraltro, nel caso venga riconosciuta la protezione umanitaria per domande presentate alle competenti commissioni territoriali prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 113 del 2018, il Questore, in conformità a quanto dispone l’art. 1, co. 9, della nuova legge, rilascerà il permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e regolamentato dallo stesso art. 1, co. 9 (durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).