Secondo la quinta sezione del Consiglio di Stato, che ha espresso il principio nella sentenza 1667/2020, la carenza del requisito dell’iscrizione a uno specifico albo non può essere colmata mediante il ricorso all’avvalimento. Il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti dell’iscrizione a specifici albi, chiariscono i giudici di Palazzo Spada, deve intendersi strettamente connesso alla capacità soggettiva dell’operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento L’iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico costituisce, dunque, un requisito soggettivo (afferente l’idoneità professionale del candidato), collegato al dato esperienziale ed aziendale dell’idoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidarsi, che non può essere oggetto di avvalimento (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito “trasferibile” da un operatore economico all’altro.