La Cassazione, con l’ordinanza n. 28921/2017, ha accolto il ricorso del Comune di Marnate, rinviando alla CTR della Lombardia la sentenza impugnata perché venga riesaminata nel merito alla luce dei principi espressi dalla stessa Corte.
Oggetto della controversia la decisione della CTR con la quale è stato rigettato l’appello avverso la CTP che aveva annullato l’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI per gli anni 2009/2011.
Primo motivo dedotto dal Comune,, l’efficacia della rendita catastale notificata in data 19/12/2009, che la CTR aveva ritenuto applicabile solo con decorrenza dall’anno successivo e non anche per le annualità pregresse ancora suscettibili di accertamento. Sulla questione, la Suprema Corte ha ritenuto di uniformarsi alla consolidata giurisprudenza secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretata nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità di imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di rimborso”.
Sul secondo motivo, secondo cui i giudici di appello avrebbero erroneamente riconosciuto per gli anni 2011-2012 l’agevolazione nei confronti dell’immobile inagibile senza che fosse stata dal contribuente presentata alcuna richiesta o dichiarazione sostitutiva di inagibilità, la Corte ha stabilito che la certificazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico in data 31/12/2012 non potesse avere efficacia retroattiva in assenza di prova del contribuente che tale situazione fosse già mota precedentemente al Comune.