In materia di immigrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST
Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2022 Rv. 664582 – 01, N. 22508 del 2023 Rv. 668463 –
01, N. 11955 del 2020 Rv. 658000 – 01
Fonte: Corte di Cassazione