La maggiorazione dell’imposta per la pubblicità luminosa di cui all’art. 7 del decr. legisl. n. 507/1993 relativa ad una INSEGNA non può essere applicata se la fonte che illumina il mezzo proviene da un apparato esterno ed estraneo che illumina la zona circostante e l’edificio in cui è collocata l’insegna.
E’ quanto ha deciso la CTR delle Marche con la sentenza n. 29 del 6 febbraio 2018, respingendo il ricorso prodotto avverso la decisione della CTP di Pesaro dalla società concessionaria dell’attività di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità per conto del Comune.
La questione è insorta in merito ad una scritta realizzata su un Telo di pvc della superficie di mq. Cento, per il quale la lettura del messaggio anche al buio serale e notturno è reso possibile dalla luce riflessa di un FARO posto ad oltre 18 metri di distanza.
La ragione di reiezione del ricorso è fondata sulla circostanza che la fonte che illumina il messaggio è autonoma rispetto ad esso e non è destinata specificamente ad illuminarlo, per cui la fattispecie in esame non concretizza il caso della PUBBLICITA’ LUMINOSA (che si verifica quando la fonte di luce sia incorporata nel mezzo stesso), ma neppure quello di una PUBBLICITA’ ILLUMINATA, data la distanza ragguardevole dall’INSEGNA, dato che il FARO illumina non solo l’Insegna ma anche il parcheggio e l’intero fabbricato ove insiste il TELO e dato che non risulta che sia stato installato contestualmente all’Insegna ma in data anteriore, come dichiarato e non contestato dallo stesso contribuente, da cui la conferma che la illuminazione è stata predisposta per altri fini, non potendo evidentemente rendere visibile di notte un’insegna che non esisteva ancora.
La sentenza, mentre risulta condivisibile rispetto alla mancata applicazione della maggiorazione per essere la fonte luminosa collocata a ragguardevole distanza dall’insegna e spetta al giudice di merito decidere se la stessa sia destinata a produrre l’effetto visibilità al buio della scritta, non appare invece convincente sul fatto che la FONTE DI LUCE ESTERNA debba risultare destinata ad illuminare la pubblicità fin dal momento della iniziale collocazione dell’Insegna stessa e non successivamente. Tale assunto confligge con il dettato della normativa recata dal decr. legisl. n.507/1993 la quale prevede l’obbligo del contribuente di procedere alla dichiarazione delle situazioni che modificano alcuni degli elementi del MEZZO originario quali ad esempio le dimensioni, la durata, la luminosità, tali da comportare un calcolo diverso dell’imposta applicabile: ciò vale a dire, appunto, che ove l’Insegna originariamente opaca, sia stata in seguito resa luminosa per una fonte esterna che ne consenta la visibilità anche al buio, legittimamente debba essere assoggettata alla tariffa maggiorata.
LINK – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE – SEZIONE 3/COLLEGIO – SENTENZA N. 29 DEL 6 HEBBRAIO 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it