Il Tribunale amministrativo regionale siciliano si è pronunciato in materia confermando per un verso la giurisprudenza recente dei massimi organi di giustizia amministrativa, statuendo quanto segue:
L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previsto dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, è un atto di natura dichiarativa, che perfeziona la fattispecie a formazione progressiva che sfocia nell’acquisizione al patrimonio comunale e che ha la funzione di accertare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per la legittima acquisizione del bene al patrimonio del comune.
Conformi: C.g.a., parere n. 70 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 756 del 2023;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Più controversa in giurisprudenza la massima diffusa in ordine ad un secondo assunto in merito in particolare al valore della notifica, ovvero:
La previa notifica al privato dell’accertamento di cui all’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, non costituisce adempimento necessario ai fini dell’integrazione dell’efficacia ex art. 21-bis della l. n. 241 del 1990, giacché gli effetti si sono già automaticamente prodotti in ragione della sussistenza dei presupposti della fattispecie acquisitiva, ma assume valenza acceleratoria poiché volto a sollecitare la rapida reazione giurisdizionale del privato così da consentire il rapido consolidamento degli assetti proprietari tra le parti.
(Conformi: Cons. Stato, sez. VII, n. 272 del 2023, quanto al fatto che l’effetto acquisitivo si produce di diritto a seguito dell’inutile scadenza del termine fissato nell’ordine demolitorio;
Difformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 8897 del 2022, quanto alla valenza della notifica, che secondo tale pronuncia è invece sostanzialmente irrilevante.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it