In relazione ad un ACCERTAMENTO ICI/2012, la CTR PUGLIA aveva confermato la decisione della CTP di Bari che aveva respinto per tardività il ricorso del contribuente notificato mediante il servizio di posta privata.-
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7676/2018 depositata il 28 marzo 2018, ha dichiarato inammissibile la censura opposta dal contribuente, risultando agli atti che l’Accertamento è stato notificato il 21 gennaio 2014, mentre il termine per impugnarlo scadeva il 21 marzo 2014, essendo il sessantesimo giorno un sabato, con proroga, quindi, al lunedì successivo ex art. 155 c.p.c., ed il ricorso introduttivo della lite affidato per la notifica in data 24 marzo non al servizio delle Poste Italiane spa ma al fornitore privato SDA Express Courier e ricevuto dal Comune di Bari il 26 marzo 2014.
Sulla base di tali elementi, è stata ritenuta legittima la sentenza CTR che ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte con riguardo alla questione di diritto della non equiparazione del servizio postale privato e, quindi, della giuridica inesistenza della notifica avvenuta con tale modalità, che, ad avviso della Suprema Corte, non può ritenersi neppure sanabile per effetto dell’art. 4, c- 1, lettera a) del decr. legisl. n. 241/1999 che ha liberalizzato i servizi postali, atteso che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane spa le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982 , tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE CIVILE- ORDINANZA N. 7676/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it