L’istruttoria dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dimostrato che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, compreso quello di firma di bandi pubblici di concorso. Inoltre aveva potere di firma, dando esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, deliberando assunzioni o incarichi di consulenza, stipulando contratti o accordi. Pertanto, afferma Anac, nonostante la presenza di un direttore generale, l’incarico di Presidente “è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma”.
In conclusione, l’Autorità ha deliberato la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto. Inoltre, in base all’articolo 18 del decreto legislativo n. 39 del 2013, “i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati”, e nei loro confronti viene avviato procedimento che riguarda tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti cessati dalla carica.
I componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza.
Fonte: ANAC