Con la sentenza n. 7222 del 22 marzo 2018 la Corte di Cassazione (sez. lavoro) ha ribadito che le vicende dei rapporti di lavoro del personale delle società in house providing sono regolate dal diritto del lavoro privato.
Le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l’assunzione di personale dipendente, spiegano i giudici di legittimità, sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, le vicende dei rapporti di lavoro del suddetto personale sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che quelli genetici.
Ne consegue che, nel caso di specie, escluso che la sussistenza di un appalto in house, comporti di per sé l’unicità di titolarità dell’organizzazione produttiva comune alla società-organismo di diritto pubblico e società da essa partecipata al cento per cento, in quanto il rapporto tra i due enti resta di assoluta autonomia – l’indagine deve essere svolta avendo riguardo alle regole processuali e sostanziali privatistiche regolanti il fenomeno dei meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.