La sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta, nella sentenza 12421/2021, che per le società ‘in house’, ed in particolare di ente pubblico locale, sussiste il divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale.
Il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica), secondo i giudici di legittimità, sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica.
Infatti già la L. n. 133\08 stabiliva che: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nei rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , e dunque l’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento del personale.
Si rammentati inoltre la sentenza della C.Cost. n. 29\2006 (ma vedi già C.Cost. n. 466\93) secondo cui non era fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, c.4, lett. f), della l. della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, in relazione all’art. 117, c. 2, lett. I), Cost., in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”.
Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 Cost. rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.