Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell’80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
Lo dispone il Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2018 e in vigore da ieri 24 ottobre.
Le novità previste dal provvedimento collegato alla Manovra 2019 – spiega Fisco Oggi – sono molto numerose e riguardano, tra l’altro, gli strumenti per l’attuazione della “pacificazione fiscale”, la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica) , l’innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la disciplina del Gruppo Iva.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE
(Capo I – articoli da 1 a 9)
Per l’attuazione della “pace fiscale”, i contribuenti interessati potranno avvalersi dei seguenti strumenti:
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) – possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto), mediante il pagamento (in un’unica soluzione o a rate) delle sole imposte dovute (senza, quindi, sanzioni, interessi ed eventuali accessori).
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – viene varata una nuova “edizione” della rottamazione delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 – i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Ue – i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione-ter (previste, però, alcune specifiche ipotesi di deroga).
Definizione agevolata delle controversie tributarie – le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Regolarizzazione a favore dello sport dilettantistico – società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (disciplinata dall’articolo 9 del decreto) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo; gli stessi enti, inoltre, possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Definizione agevolata delle imposte di consumo – prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento di un importo pari al 5% del dovuto (con esclusione di interessi e sanzioni).
Dichiarazione integrativa speciale – fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un’imposta sostitutiva.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI INNOVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO
(Capo II – articoli da 10 a 16)
Per incentivare ulteriormente la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la digitalizzazione del processo tributario sono previste le seguenti misure:
Sanzioni fatturazione elettronica – per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
Emissione delle fatture – si prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.
Annotazione delle fatture emesse – in materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Registrazione degli acquisti – novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Detrazione dell’Iva – si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Giustizia tributaria digitale – si prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019.
ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
(Capo III – articoli da 17 a 20)
Le ulteriori misure previste dal decreto riguardano:
Obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall’articolo 24, primo comma, Dpr 633/1972); l’obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro. Inoltre, si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.
Lotteria dei corrispettivi – viene posticipata al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi.
Gruppo Iva – la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva viene estesa ai gruppi bancari cooperativi.